Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
TITOLO VII
 NORME NON COMPORTANTI EFFETTI
FINANZIARI
Art. 64
 
Conseguentemente, all' articolo 97 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, le denominazioni dei sottospecificati capitoli vengono sostituite con le seguenti:
cap. 6830 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>; cap. 6831 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>; cap. 6832 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>.

Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 18/1997
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 27/2017
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 45, lettera d), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
Art. 73
 
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Art. 74
 
Ai fini dell' attuazione del regolamento n. 1944/81 del Consiglio della Comunità Europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire le procedure e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento.
Gli oneri derivanti dall' attuazione del predetto regolamento fanno carico al capitolo 7498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.