<< Art. 48
Incremento del fondo di dotazione della Friulia SpA
per interventi nel settore turistico
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 8.000 milioni.
Tale importo verrà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, per interventi determinati da esigenze economico - sociali, mediante partecipazione ed eventualmente assistenza finanziaria, a favore di società operanti nel settore turistico, al fine di agevolarne il potenziamento e lo sviluppo.
Detti fondi dovranno trovare investimento conformemente alla seguente divisione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828. >>