Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELLA
CULTURA E DELLA RICERCA APPLICATA
Art. 45
 Edilizia scolastica
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 150.850.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 - come modificato ed integrato con l' art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli articoli 1 e 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 - è autorizzato, nell' anno 1984, un limite d' impegno di lire 400.850.000 e, nell' anno 1985, un limite d' impegno di lire 250.000.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- lire 400.850.000 per l' anno 1984
- lire 650.850.000 per gli anni dal 1985 al 2003
- lire 250.000.000 per l' anno 2004

L' onere di lire 1.702.550.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma sostituito da art. 38, primo comma, L. R. 25/1985
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 68, comma 1, L. R. 19/1987
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 103, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 50
 Mostra della civiltà friulana
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1984. Il predetto onere fa carico al capitolo 2160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.