Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ABITAZIONE
Art. 37
 Adeguamento contributi pluriennali
per l' edilizia residenziale
Per le finalitā previste dall' articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al solo fine di consentire l' abbattimento degli oneri a carico dei mutuatari fino alla misura indicata all' ultimo comma del medesimo articolo, č autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 800 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2008.
L' onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
In deroga all' articolo 129 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' utilizzazione del limite d' impegno autorizzato con il primo comma del presente articolo avviene secondo la disciplina vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 medesima.