Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 11
Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell' Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 12.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.