Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 10
È autorizzata, nell' anno 1984, la spesa di lire 500 milioni per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia - secondo le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che operano nel settore della valorizzazione delle produzioni da piscicoltura in acque interne e che versino in particolare stato di difficoltà, al fine di ripianarne le passività.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7567 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente primo comma affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 11
Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell' Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 12.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 23
 Realizzazione dei centri commerciali
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 9.500 milioni fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
CAPO V
 Interventi nel settore delle imprese di spedizione
ed autotrasporto
CAPO VI
 Interventi nel settore del turismo