Art. 74
Ai fini dell' attuazione del
regolamento n. 1944/81 del Consiglio della Comunità Europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire le procedure e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento.
Gli oneri derivanti dall' attuazione del predetto regolamento fanno carico al capitolo 7498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.