Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
Art. 57
Personale adibito a funzioni socio - assistenziali
Per le finalità di cui all' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 750 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.