Art. 49
( ABROGATO )
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 38, primo comma, L. R. 25/1985
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 68, comma 1, L. R. 19/1987
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 103, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.