Art. 37
Adeguamento contributi pluriennali
per l' edilizia residenziale
Per le finalitā previste dall'
articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al solo fine di consentire l' abbattimento degli oneri a carico dei mutuatari fino alla misura indicata all' ultimo comma del medesimo articolo, č autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 800 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2008.
L' onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Nel caso in cui all' atto del provvedimento di concessione del contributo a valere sul limite previsto dal primo comma del presente articolo siano giā intervenuti i contratti di compravendita degli alloggi, la concessione e contestuale liquidazione del contributo medesimo potrā avvenire anche direttamente in favore degli acquirenti per il tramite dell' Istituto di Credito mutuante, contestualmente al provvedimento previsto dall'
articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.