Art. 30
Strutture ricettive turistiche
Ripristino limiti d' impegno
Le annualitā relative vengono ridotte di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1991.
Per le finalitā previste dagli articoli 1 e 10 bis della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1984, un limite di impegno di lire 400 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.
L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 6573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.