Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
Art. 11
Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell' Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 12.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.