﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 17 gennaio 1984

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni ed integrazioni  alla  legge  regionale  28 agosto 1982,  n.  68,  e  rifinanziamento  degli  interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Al fine  di  sopperire  alle  straordinarie  esigenze  di liquidità delle imprese del settore industriale  ricomprese nel  territorio  interessato  dalle  eccezionali  avversità atmosferiche  dei  mesi  di  settembre  e  ottobre  1983  e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge  regionale 28 agosto 1982,  n.  68,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a concedere ai Consorzi  Garanzia  Fidi  tra  le piccole imprese industriali delle Province  di  Udine  e  di Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970,  n.  25, contributi straordinari per l' ammontare complessivo di lire 1.000 milioni per abbattere gli interessi  delle  operazioni bancarie a breve termine garantite dal Consorzio stesso.</p><p style="text-align: justify;">Al fine di sopperire all' esigenza  di  liquidità  delle imprese del  settore  artigiano  ricomprese  nel  territorio interessato dalle eccezionali  avversità  atmosferiche  dei mesi  di  settembre  e  ottobre  1983  e,  conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere all' Ente per  lo  sviluppo   dell' artigianato  del  Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire  250 milioni per le operazioni di credito  d' esercizio  a  breve termine di cui al punto 1, terzo  comma,   dell' articolo  2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n.  21.</p><p style="text-align: justify;">I limiti e le modalità degli interventi di cui ai  commi precedenti sono stabiliti  con  deliberazione  della  Giunta regionale   su   proposta       dell' Assessore    regionale all' industria e all' artigianato.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, primo comma, L. R. 33/1986</p></p></body></html>