Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.
CAPO I
Art. 1
 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è inserito il Capo I bis, nonché gli articoli 7 bis e 7 ter, come segue:

Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 5
 
In deroga al termine indicato al secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici relative agli interventi straordinari di cui al titolo IV della legge regionale citata, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR 7 gennaio 1983, n. 04/Pres., dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.