Art. 8
Gli interventi per il ripristino e la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana o di miglioramento fondiario di interesse collettivo danneggiate dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia potranno essere effettuati a termini delle vigenti leggi regionali e statali anche prescindendo dalla classificazione formale delle medesime e dalla titolarità delle particelle catastali comunque interessate alle opere stesse. L' Amministrazione regionale è autorizzata, per il ripristino delle predette infrastrutture, ad intervenire anche se le stesse, all' atto dell' evento, erano in fase di realizzazione in base a precedenti provvedimenti od ultimate ma non concluse con gli atti di compimento o di affidamento all' ente beneficiario.
Per le opere già eseguite resta al beneficiario il titolo alla provvidenza già concessa dietro presentazione del verbale di consistenza di quanto già effettuato, redatto dal Direttore dei lavori, che dovrà altresì descrivere i danni verificatisi alle stesse opere.