Art. 18
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7908 con la denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi Garanzia Fidi tra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7909 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' ESA per operazioni di credito d' esercizio a breve termine di cui al punto 1,
terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l' esercizio 1984.