La concessione dei benefici di cui agli articoli 11, 13 e 14 è limitata alla parte del danno sofferto eccedente l' eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all' esercizio delle assicurazioni.
I benefici di cui agli articoli 13 e 14 sono:
a) cumulabili con quelli previsti a seguito del sisma del Friuli del 1976 dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 e sue successive modificazioni e integrazioni;
b) concessi anche qualora la riparazione, la ricostruzione o il rinnovo degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti e attrezzature distrutti o danneggiati, nonché la ricostituzione delle scorte siano iniziate, purché non in data antecedente a quella dell' 11 ottobre 1983.