Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 11
 
I contributi di cui al precedente comma:
- sono erogati a favore delle imprese singole od associate dei settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e del turismo, anche se aventi sede legale fuori del territorio regionale;
- debbono essere reimpiegati per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro e si riferiscono al danno subito per la distruzione totale o parziale di impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte, in ciò comprendendo il danno riguardante linee elettriche, canali di carico e cabine di trasformazione ed il danno subito dalle imprese boschive per il mancato e/o tardivo recupero del legname;
- sono concessi per danni complessivi superiori ai 2 milioni di lire;
- il loro ammontare è fissato in misura pari al 40 per cento dell' ammontare del danno e comunque entro il limite massimo di lire 120 milioni.

Le domande per la concessione degli interventi di cui ai precedenti commi, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, dovranno pervenire alla Comunità montana competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. Al rilevamento ed alla valutazione dei danni subiti dalle singole aziende ed ad ogni altro accertamento istruttorio sulla congruità delle richieste provvede il Presidente della Comunità avvalendosi degli organi tecnici della Comunità stessa.