Art. 10
In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 182, n. 68, le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia dovranno pervenire alla Comunità montana nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'
articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68. All' accertamento della regolarità e della congruità delle richieste provvede il Presidente della Comunità avvalendosi degli organi tecnici della Comunità stessa.
Parimenti, in deroga a quanto stabilito dalla
legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi regionali sono limitati alla parte del danno sofferto eccedente l' eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all' esercizio delle assicurazioni.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 25/1985