Art. 9
La ricostruzione a termini delle vigenti leggi regionali o statali dei fabbricati rurali e degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli danneggiati dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia potrà essere effettuata - qualora per ragioni connesse all' evento calamitoso non fosse possibile nell' area su cui insistevano - su area diversa, purché ricadente nel medesimo comune od in comune contermine ed appartenente ai medesimi proprietari.
Parimenti le opere infrastrutturali, quali strade interpoderali o vicinali, elettrodotti ed acquedotti rurali, potranno essere ripristinate ricostruendone parte su aree diverse da quelle sulle quali originariamente insistevano.