Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Sfera di applicazione e principi generali

Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli - Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e delegate ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le attribuzioni relative all' applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto.

(1)

Note:

Integrata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 1, L. R. 3/2016

Art. 2

Funzioni sanzionatorie delegate

(3)(5)

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l' applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia sono delegate:

1)

( ABROGATO )

2) ai Comuni in materia di commercio;

2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;

3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

4)

( ABROGATO )

5)

( ABROGATO )

(1)(2)(4)(6)

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 28/1999

Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 13, L. R. 13/2000

Parole ripristinate al primo comma, per effetto dell'abrogazione dell'art. 11, comma 13, L.R. 13/2000, ad opera dell'art. 8, comma 15, L.R.18/2000.

Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 2, L. R. 6/2008

Numero 1) del primo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 2 bis

(Funzioni sanzionatorie dirette)

(1)(2)

1. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, al bilancio del quale fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne del Friuli Venezia Giulia si intende attribuito all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia.

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 13/2000

Articolo aggiunto da art. 20, comma 28, L. R. 12/2003 , avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 2 bis inserito dall'art. 11, comma 14, L.R. 13/2000. Successivamente l'art. 11, comma 14 della medesima L.R. 13/2000 è stato abrogato dall'art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).