Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 25

Definizione dei procedimenti in corso

La definizione dei procedimenti amministrativi per l' applicazione di sanzioni pecuniarie nelle materie di cui all' articolo 1, ivi compresi i procedimenti trasmessi dall' autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell' articolo 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora determinato l' ammontare della sanzione, ha luogo con le modalità e le prescrizioni della stessa presente legge.

Gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta anche in quei casi nei quali lo stesso non era consentito per le preclusioni di cui all' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

A tali fini l' Ufficio o il Servizio cui compete istituzionalmente la determinazione ed irrogazione della sanzione, notifica ai soggetti obbligati avviso per detti pagamenti in misura ridotta, nei modi e termini previsti dagli articoli 5, quarto, quinto e sesto comma, e 7 della presente legge.

Per le materie delegate alla notifica predetta provvedono gli organi od uffici degli enti delegati competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Per l' esecuzione forzata dei provvedimenti sanzionatori ineseguiti, se alla data di entrata in vigore della presente legge non si sia dato ancora inizio alla procedura di cui agli articoli 5 e seguenti del RD 14 aprile 1910, n. 639, si applica l' articolo 20 della stessa presente legge.