Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 13

Modalità di pagamento

Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall' obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dal precedente articolo 1, al tesoriere dell' ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.

Il pagamento dell' intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Dell' effettuato pagamento è data comunicazione, a cura del tesoriere, entro trenta giorni da quello in cui è avvenuto, all' Amministrazione regionale o, rispettivamente, all' ente delegato.

4. Per il pagamento rateale della sanzione pecuniaria si applica l'articolo 26 della legge 689/1981.

(1)

Note:

Quarto comma sostituito da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Quinto comma abrogato da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Sesto comma abrogato da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019