Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
CAPO III
 Procedimento per la determinazione
ed irrogazione della sanzione
Art. 11
 Determinazione e irrogazione della sanzione
L' organo cui compete l' irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l' ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all' organo che ha redatto il rapporto.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell' applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall' entità del danno o dal pericolo cagionato, all' opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l' attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell' articolo 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l' ordinanza - ingiunzione di pagamento.
Con l' ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.