Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 2
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.
Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 28/1999
2Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 13, L. R. 13/2000
3Parole ripristinate al primo comma, per effetto dell'abrogazione dell'art. 11, comma 13, L.R. 13/2000, ad opera dell'art. 8, comma 15, L.R.18/2000.
4Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 2, L. R. 6/2008
6Numero 1) del primo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 2 bis
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 13/2000
2Articolo aggiunto da art. 20, comma 28, L. R. 12/2003 , avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 2 bis inserito dall'art. 11, comma 14, L.R. 13/2000. Successivamente l'art. 11, comma 14 della medesima L.R. 13/2000 è stato abrogato dall'art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.
3Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).