Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
Art. 5
 Contestazione e notificazione
La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell' incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l' agente verbalizzante inoltra sollecitamente l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.
La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell' Amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.
L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.