Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
Art. 3
 Organi di accertamento
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all' articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell' osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.
Il Presidente della Giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all' accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.
All' attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all' esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.
I soggetti incaricati dell' accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all' esercizio della funzione.
Note:
1 Sesto comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004 ; la sequenza dei commi non numerati si intende conseguentemente modificata.