Art. 28
Norma finanziaria
Le entrate derivanti dall' applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge verranno accertate e riscosse sul capitolo 305 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.
Per le spese derivanti dall' applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 1735 con la denominazione << Spese connesse con l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali (spesa obbligatoria) >>.