Art. 24
I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all' articolo 2, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza, nonché, qualora gli enti stessi lo ritengano, per la predisposizione di studi nelle materie di cui al sopradetto articolo, punto 1), per sovvenzionare l' attività di osservazione faunistica e di inanellamento dell' avifauna.
I proventi delle sanzioni in materia di igiene e profilassi, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle Unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell' Unità sanitaria locale competente.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 46/1984
2 Terzo comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 4, L. R. 14/2010