Art. 21
Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative
L' ammontare dei limiti minimi e massimi delle rimanenti sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie di competenza regionale la cui entitā non sia stata rivalutata successivamente al 31 dicembre 1975 č aumentato del cento per cento.
L' ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie inferiore nel minimo a lire quattromila e nel massimo a lire diecimila č elevato, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.