Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
Art. 18
 Disposizioni particolari
in materia di sequestro e confisca
Quando siano state confiscate cose di interesse librario, la comunicazione di cui all' articolo 15, terzo comma, del DPR 29 luglio 1982, n. 571, va effettuata alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, il cui Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il termine e con gli effetti di cui al quarto comma dell' articolo 15 del DPR citato, può disporre con decreto che le cose sequestrate siano acquisite al patrimonio indisponibile della Regione indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Quando siano state confiscate cose di interesse storico - artistico, archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, l' autorità che ha disposto la confisca ne dà comunicazione, oltre che ai competenti organi statali, alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Se il sequestro o la confisca riguardano animali vivi, il capo dell' Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro o l' autorità che ha disposto la confisca, può disporre che siano rimessi in libertà gli individui catturati, possibilmente nella stessa zona di cattura o in località idonee.