Art. 10
Organi competenti alla determinazione
ed irrogazione della sanzione
Gli organi competenti alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni di competenza regionale - escluse quelle nelle materie delegate - sono i funzionari preposti alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi, agli uffici regionali, agli enti regionali, nella cui sfera di attribuzione č stata accertata la violazione.
Alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.