Il punto n. 2 del
primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, č sostituito dal seguente:
<< 2) altri beni esistenti nei Comuni classificati montani, sono assegnati dall' Amministrazione regionale in proprietā ai Comuni per finalitā di carattere economico e sociale, rimanendo in dotazione al patrimonio regionale beni suscettibili di destinazione a fini di istituto dell' Amministrazione stessa, ovvero i beni la cui assegnazione per finalitā di carattere economico e sociale non sia stata richiesta dai Comuni; >>.