Legge regionale 06 dicembre 1983, n. 83 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.
Art. 12
 
La prima assegnazione in locazione degli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, da parte dell' Ente Nazionale per i Lavoratori Rimpatriati e Profughi o la cui costruzione sia stata iniziata dopo tale data in esecuzione di programmi edilizi dell' ente medesimo, nonché la prima riassegnazione, entro il termine di cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, degli alloggi di risulta fra quelli di cui all' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riservate a favore dei profughi di cui all' articolo 1, punto 2, della legge 26 dicembre 1981, n. 763.