Legge regionale 21 novembre 1983, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 22/11/1983
Finanziamenti alle Unitą Sanitarie Locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.
Art. 3
Le assegnazioni dei finanziamenti per le finalitą di cui al precedente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanitą.