Legge regionale 15 novembre 1983, n. 79 - TESTO VIGENTE dal 04/02/2003

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 58, e 26 aprile 1976, n. 11, recanti norme di partecipazione ed adesione ad Enti, Associazioni e Comitati.
Art. 1
 
All' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, dopo la parola << articolo >> sono aggiunte le parole << ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti >>.
Art. 2
 
La norma di cui all' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, come modificata dall' articolo precedente, si applica anche alle iniziative già promosse, alla data di entrata in vigore della presente legge, da una o più Regioni o da Comitati organizzatori dalle stesse costituiti.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 65, L. R. 1/2003
NORME FINANZIARIE
 
Art. 7
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale - Categoria IV, il capitolo 322 con la denominazione: << Contributo annuale a favore del Centro interregionale di studi e documentazioni - CINSEDO - con sede in Roma >> e con lo stanziamento complessivo - in termini di competenza - di lire 72 milioni, suddivisi in ragione di lire 24 milioni per ciascuno degli esercizi 1983, 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 72 milioni, in termini di competenza, si fa fronte come segue:
- per lire 24 milioni, relative all' esercizio 1983, mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle Finanze n. 9 dd. 9 febbraio 1983 - dal capitolo 6851 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 48 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985.

Sul precitato capitolo 322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 24 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1983.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 322 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.