Legge regionale 26 agosto 1983, n. 74 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.
Art. 13
Nella legislazione regionale in materia di agricoltura con la locuzione << prodotti agricoli >> si intendono i prodotti agricoli e zootecnici.