Legge regionale 26 agosto 1983, n. 74 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8
Possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, oltre alle Cooperative agricole ed ai Consorzi di bonifica, anche le Associazioni provinciali degli allevatori.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 9
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, così come integrato dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7454 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a Cooperative, Consorzi di bonifica ed Associazioni provinciali degli allevatori >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 250 milioni si provvede, per quanto riguarda la competenza:
- per lire 150 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983;
- per lire 100 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6851 del medesimo stato di previsione; per quanto riguarda la cassa:
- per lire 150 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983;
- per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.

In relazione al disposto del precedente articolo 8, la denominazione del capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata viene così modificata: << Rientri delle anticipazioni concesse all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a Cooperative, Consorzi di bonifica ed Associazioni provinciali degli allevatori >>.
Art. 10
 
Note:
1 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 43/1985
2 Articolo interpretato da art. 61, primo comma, L. R. 5/1986
3 Parole sostituite al primo comma da art. 130, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 2, L. R. 60/1988