Legge regionale 26 agosto 1983, n. 72 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Sovvenzioni straordinarie ai Comuni per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva.
Art. 2
Per le finalitā previste dall' articolo 1 della presente legge č autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo n. 7386 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie ai Comuni per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' anno 1983.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.