Art. 2
Per le finalitā previste dall' articolo 1 della presente legge č autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo n. 7386 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie ai Comuni per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' anno 1983.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6852 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi del
secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. del 9 febbraio 1983.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.