Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II

Interventi nel settore del turismo

Art. 45

Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivia carattere turistico - sociale

Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 46

Opere ed impianti nei poli turistici

Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

(1)

Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

(2)

Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Per il perseguimento dei fini precisati nel presente articolo:

a) non va applicata la limitazione di cui all' articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, modificata con l' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44;

b) i contributi destinati alle iniziative individuate con le lettere d), e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili ovvero - qualora le iniziative siano realizzate da enti pubblici - sino al 98% di dette spese.

(3)

I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d) e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell' articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma.

(4)(5)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Parole sostituite al secondo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Parole sostituite al quarto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Parole soppresse al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Parole sostituite al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Art. 47

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 78/1983

Secondo comma abrogato da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985

Art. 48

Incremento del fondo di dotazione della Friulia SpAper interventi nel settore turistico

(1)

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 8.000 milioni.

Detti fondi dovranno trovare investimento conformemente alla seguente divisione territoriale:

a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

(2)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 64, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.

Secondo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 52/1984

Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010