Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TITOLO IV

INTERVENTI NEL SETTORE TERZIARIO

CAPO I

Interventi a favore del commercio

Art. 41

Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi

Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di Garanzia Fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 4.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la concessione di un contributo a favore del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio finanziario 1984.

(1)

Note:

Parole soppresse al secondo comma da art. 27, terzo comma, L. R. 30/1984

Art. 42

Provvidenze a favore delle imprese del settore dellacooperazione di consumo, di produzione e di lavoro,nonché del settore distributivo

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 43

Realizzazione di centri commerciali

Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 44

Contributi pluriennali nel settore del commercio

Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983:

a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) un limite di impegno di lire 800 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10, primo e secondo comma, lettera b), della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II

Interventi nel settore del turismo

Art. 45

Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivia carattere turistico - sociale

Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 46

Opere ed impianti nei poli turistici

Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

(1)

Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

(2)

Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Per il perseguimento dei fini precisati nel presente articolo:

a) non va applicata la limitazione di cui all' articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, modificata con l' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44;

b) i contributi destinati alle iniziative individuate con le lettere d), e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili ovvero - qualora le iniziative siano realizzate da enti pubblici - sino al 98% di dette spese.

(3)

I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d) e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell' articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma.

(4)(5)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Parole sostituite al secondo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Parole sostituite al quarto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Parole soppresse al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Parole sostituite al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Art. 47

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 78/1983

Secondo comma abrogato da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984

Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985

Art. 48

Incremento del fondo di dotazione della Friulia SpAper interventi nel settore turistico

(1)

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 8.000 milioni.

Detti fondi dovranno trovare investimento conformemente alla seguente divisione territoriale:

a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

(2)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 64, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.

Secondo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 52/1984

Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO III

Interventi nel settore dei trasporti

Art. 49

Programmi di investimento nel porto di Trieste

(1)(2)

Per la concessione di un finanziamento straordinario all' Ente autonomo del porto di Trieste per l' attuazione di programmi di investimento per le finalità e con le modalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 30.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987

Art. 50

Programmi di investimento nel porto di Monfalcone

(1)

Per le concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, comprendenti gli interventi individuati all' articolo 2 e all' articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 10.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987

Art. 51

Programmi di investimento a Porto Nogaro

(1)

Per la concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell' Aussa - Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, comprendenti gli interventi individuati all' articolo 2 e all' articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987

Art. 52

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987

Art. 53

Prosecuzione del raccordo autostradale << A 28 >>a servizio dell' area pordenonese

L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società << Autovie Venete >> SpA, concessionaria del raccordo autostradale << A 28 >> Portogruaro - Pordenone in esercizio, l' importo di lire 14.000 milioni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla realizzazione di un primo lotto funzionale della prosecuzione del citato raccordo autostradale << A 28 >> fino all' innesto con l' autostrada << A 27 >> Mestre - Vittorio Veneto, con relativi raccordi alla viabilità esistente nell' area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.

L' Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare in più riprese e nelle misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella predetta Società << Autovie Venete >> SpA, mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.

Le predette quote saranno erogate in unica soluzione indipendentemente dall' andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l' impiego del finanziamento.

Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la " Autovie Venete SpA "

(1)

Per le finalità previste dai precedenti primo e secondo comma, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:

Quarto comma sostituito da art. 51, primo comma, L. R. 30/1985

Art. 54

Impianti confinari alla frontiera italo - austriacadi Tarvisio

Al fine di consentire alla << Autovie Servizi >> SpA, proprietaria dell' attuale centro regionale al confine con l' Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale della Autostrada Udine - Tarvisio - Confine di Stato, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' onere della spesa occorrente, fino all' importo massimo di lire 14.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Società.

(1)(2)

Le modalità e i termini del conferimento del capitale di cui al precedente comma sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996

Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005