Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 87

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 1 con la denominazione: << Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 2 con la denominazione: << Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 3 con la denominazione: << Finanziamenti per sostenere l' apprendistato artigiano nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 3.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 4 con la denominazione: << Finanziamenti per sostenere l' apprendistato artigiano nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.