Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 56

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7177 con la denominazione: << Spesa per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua nei territori di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 2.200 milioni per l' esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7178 con la denominazione: << Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7179 con la denominazione: << Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che alla irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7180 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 7.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 2), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7181 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 3), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7182 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.800 milioni per l' esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 11.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.