Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 5

Fondo di rotazione in agricoltura

Per le finalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 3.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 5.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 4.000 milioni quale assegnazione alla sezione speciale di cui al secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

In relazione a quanto previsto dal primo comma dell' articolo 12 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, la locuzione << durata di anni 10 >> è sostituita con la locuzione << durata di anni 20 >>.

Il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è sostituito dal seguente:

<< Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge - ancorché provenienti dalla dotazione del Fondo - nonché l' ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e l' utilizzazione delle anticipazioni. >>.