Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 44

Contributi pluriennali nel settore del commercio

Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983:

a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) un limite di impegno di lire 800 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10, primo e secondo comma, lettera b), della legge 11 novembre 1982, n. 828.