Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 36

Credito

(1)

Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall' esercizio 1983.

Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.

Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall' esercizio 1983.

Per la concessione di un contributo a favore di << Fondi rischi >> dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane, per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n 828;

b) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.