Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 32

Zone industriali regionali

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.250 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 20.250 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.