Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 3

Verifica dell' attuazione degli interventi

Per l' arco di tempo contemplato dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, la Regione verificherà, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, anche in relazione ai riflessi che ne deriveranno sulle più generali azioni del piano regionale di sviluppo.

A tal fine, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale un << Rapporto sull' attuazione della legge n. 828 >>, che sarà presentato al Consiglio regionale nella stessa data di avvio delle consultazioni sul piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Il Rapporto di cui al precedente comma verrà trasmesso alle Province e formerà oggetto di esame nel quadro delle consultazioni previste dalle procedure per la formazione e l' aggiornamento del piano regionale di sviluppo.

Con la medesima periodicità semestrale la Giunta regionale promuoverà specifici incontri di verifica sull' attuazione degli interventi straordinari con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

Gli Enti, Istituti ed organismi indicati nella presente legge, cui siano destinati fondi dalla stessa previsti, per la realizzazione degli interventi non attuati direttamente dalla Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione tutti gli elementi di informazione e documentazione necessari a valutare l' efficacia delle iniziative intraprese con l' impiego di detti fondi, lo stato di realizzazione delle medesime e la loro coerenza con gli indirizzi generali della programmazione e le direttive emanate dalla Giunta regionale nel quadro della presente legge, secondo i termini e con le modalità che saranno precisati nei provvedimenti con i quali l' Amministrazione regionale procederà all' assegnazione dei fondi in questione.

Gli Enti, Istituti ed organismi predetti dovranno in ogni caso assicurare il pieno rispetto della destinazione territoriale dei fondi loro somministrati, quale risulta dalle disposizioni della presente legge.