Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 26

Contributi alle imprese industriali e artigianali

Al fine di sostenere, attraverso la concessione di contributi << una tantum >> in conto capitale, investimenti diretti alla realizzazione di nuovi insediamenti e all' ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, è destinata la somma complessiva di 24.000 milioni, di cui 20.000 milioni per investimenti delle imprese industriali e 4.000 milioni per investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983, a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Gli interventi di cui al precedente comma sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale n. 35/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La restante somma di lire 22.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al precedente comma a favore di investimenti nei territori montani e nelle province di Trieste e di Gorizia, nonché nelle zone dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento e per altri eventuali straordinari interventi nelle zone della Bassa friulana e del Pordenonese.

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Note:

Integrata la disciplina del quinto comma da art. 12, primo comma, L. R. 30/1984