Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 23

Norma programmatica

La Regione concorre al perseguimento dell' obiettivo generale del rafforzamento delle strutture industriali del Friuli - Venezia Giulia, realizzando coordinati interventi:

a) di sostegno a programmi di ristrutturazione produttiva e consolidamento finanziario delle imprese, anche attraverso il diretto supporto a processi di ricapitalizzazione da parte della Finanziaria regionale Friulia SpA ;

b) di promozione di iniziative consortili tra imprese industriali ed artigianali per la razionalizzazione del ciclo produttivo e la commercializzazione dei prodotti.

Per gli interventi indicati al precedente comma e prioritariamente indirizzati ai settori della siderurgia, del legno, del mobilio, del tessile, dei coltellinai nonché alle imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale è destinata la somma complessiva di lire 97.500 milioni che viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 68.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 24.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828;