﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 29 giugno 1983

      , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>Attuazione degli interventi straordinari  previsti  dalla legge 11 novembre 1982, n.  828.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME DI CARATTERE GENERALE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finalità</span></p><p style="text-align: justify;">Con la presente legge, la Regione Friuli - Venezia Giulia disciplina ed attua, sia  direttamente  sia  attraverso  gli enti,  istituti  ed  organismi   indicati   nei   successivi articoli, gli interventi straordinari previsti agli articoli 1, 9 e 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828,  secondo  i criteri e le modalità fissate con  la  legge  regionale  29 gennaio 1983, n.  13.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Obiettivi del programma di interventi straordinarie coordinamento con la programmazione regionale</span></p><p style="text-align: justify;">Gli  interventi  previsti  dalla  presente   legge   sono finalizzati a promuovere il processo di sviluppo  economico, di riequilibrio e riassetto territoriale della  regione,  in armonia con le linee e gli  obiettivi  della  programmazione regionale.</p><p style="text-align: justify;">Il programma è prioritariamente rivolto al rafforzamento della base  produttiva,  attraverso  interventi  diretti  ed indiretti a favore dello sviluppo delle  imprese,  anche  ai fini della promozione della cooperazione, nonché attraverso la realizzazione di opere  infrastrutturali  collegate  allo sviluppo delle attività economiche.</p><p style="text-align: justify;">Il programma forma parte integrante del  piano  regionale di sviluppo.</p><p style="text-align: justify;">Gli interventi di cui al programma straordinario  vengono attuati  secondo  criteri  tesi  a  garantire  il   raccordo sistematico e l' organica interrelazione degli stessi con  i progetti già avviati e da avviare nel quadro  del  predetto piano regionale di sviluppo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Verifica dell' attuazione degli interventi</span></p><p style="text-align: justify;">Per l' arco di tempo contemplato dalla legge 11  novembre 1982,  n.  828,  la  Regione   verificherà,   con   cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli interventi  di  cui alla presente legge, anche in relazione ai riflessi  che  ne deriveranno sulle più generali azioni del  piano  regionale di sviluppo.</p><p style="text-align: justify;">A tal fine, la Giunta regionale presenterà al  Consiglio regionale un &lt;&lt;  Rapporto  sull' attuazione  della  legge  n. 828  &gt;&gt;, che sarà presentato al  Consiglio  regionale  nella stessa data di avvio delle consultazioni sul piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 24 gennaio  1981, n. 7.</p><p style="text-align: justify;">Il Rapporto di cui al precedente comma  verrà  trasmesso alle Province e formerà oggetto di esame nel  quadro  delle consultazioni previste dalle procedure per la  formazione  e l' aggiornamento del piano regionale di sviluppo.</p><p style="text-align: justify;">Con  la  medesima  periodicità  semestrale   la   Giunta regionale  promuoverà  specifici   incontri   di   verifica sull' attuazione  degli  interventi  straordinari   con   le organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  le  associazioni imprenditoriali.</p><p style="text-align: justify;">Gli Enti, Istituti ed organismi indicati  nella  presente legge, cui siano destinati fondi dalla stessa previsti,  per la realizzazione degli interventi non  attuati  direttamente dalla Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione  tutti gli elementi di informazione e  documentazione  necessari  a valutare   l' efficacia  delle  iniziative  intraprese   con l' impiego di detti fondi, lo stato di  realizzazione  delle medesime e la loro coerenza con gli indirizzi generali della programmazione e le direttive emanate dalla Giunta regionale nel quadro della presente legge, secondo i termini e con  le modalità che saranno  precisati  nei  provvedimenti  con  i quali        l' Amministrazione     regionale     procederà all' assegnazione dei fondi in questione.</p><p style="text-align: justify;">Gli Enti, Istituti ed organismi predetti dovranno in ogni caso  assicurare  il  pieno  rispetto   della   destinazione territoriale dei fondi  loro  somministrati,  quale  risulta dalle disposizioni della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Attribuzioni di compiti</span></p><p style="text-align: justify;">In armonia con quanto disposto dalla  legge  11  novembre 1982, n.  828, e dalla legge regionale 29 gennaio  1983,  n. 13, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare viene attribuito  il  compito  di  concorrere  o   di   provvedere direttamente,  secondo   quanto   previsto   agli   articoli successivi,  alla  realizzazione  di  quelle  categorie   di interventi che sono espressamente  determinate  ed  indicate dalla presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Le  Comunità  partecipano  altresì,  per  i  rispettivi territori, alla verifica dell' attuazione degli interventi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIOE A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANEE COLLINARE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi in agricoltura</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Fondo di rotazione in agricoltura</span></p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dalla  legge  regionale  20 novembre 1982, n.  80, è autorizzata la spesa  complessiva, in termini di competenza, di lire  12.000  milioni  per  gli esercizi  1984  e  1985,  con  la   seguente   articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire  3.000  milioni  quale  assegnazione  al  Fondo   di    rotazione di cui al primo comma  dell' articolo  1  della    citata legge  regionale,  per  iniziative  da  realizzare    nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre    1982, n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire  5.000  milioni  quale  assegnazione  al  Fondo   di    rotazione di cui al primo comma  dell' articolo  1  della    citata legge  regionale,  per  iniziative  da  realizzare    nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre    1982, n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire  4.000  milioni  quale  assegnazione  alla   sezione    speciale di cui al secondo comma dell' articolo  1  della    citata legge  regionale,  per  iniziative  da  realizzare    nelle aree  di  cui   all' articolo  10  della  legge  11    novembre 1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">In  relazione  a  quanto   previsto   dal   primo   comma dell' articolo 12 della legge 11 novembre 1982, n.  828, nel primo comma   dell' articolo  1  della  legge  regionale  20 novembre 1982, n.  80, la locuzione &lt;&lt;  durata di anni 10   &gt;&gt; è sostituita con la locuzione &lt;&lt;  durata di anni 20  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale  20 novembre 1982, n.  80, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Al   fondo  ed  alla  sezione  speciale  affluiscono  gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono  le quote di ammortamento per capitali ed interessi  corrisposte dai  beneficiari  delle  provvidenze  della  presente  legge - ancorché provenienti dalla dotazione del Fondo -  nonché l' ammontare delle estinzioni  anticipate  e  degli  importi recuperati o riversati, dedotti i compensi  per il  servizio degli Istituti ed Enti di credito che  saranno  previsti  in apposite convenzioni,  con  le  quali  saranno  disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e   l' utilizzazione delle anticipazioni. &gt;&gt;.</p></p></p><a name="art6"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   6</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art7"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   7</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art8"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   8</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art9"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   9</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art10"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  10</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al terzo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Terzo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 2/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore delle foreste</span></p><a name="art11"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  11</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi destinati alle strade  e piste forestali</span></p><p style="text-align: justify;">Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente  ad  altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono  essere  dichiarate con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili  a  tutti gli effetti di legge.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Primo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore delle Comunità montanee della Comunità collinare</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti alle Comunità montanee alla Comunità collinare</span></p><p style="text-align: justify;">A  favore  delle  Comunità  montane  e  della  Comunità collinare  del  Medio  Friuli  è   autorizzata   la   spesa complessiva,  in  termini  di  competenza,  di  lire  52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828, per la realizzazione di  interventi  aggiuntivi  rispetto  a quelli finanziati dall' articolo 1 della  suddetta  legge  e previsti  dai  rispettivi  piani  pluriennali  di  sviluppo, ovvero dai  programmi  straordinari,  e,  per  la  Comunità collinare, inseriti  in  un  apposito  piano  da  formare  e approvare secondo le modalità indicate   dall' articolo  19 della legge regionale 4 maggio  1973,  n.  29  e  successive modifiche ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente  ripartizione  dei mezzi finanziari tra le singole  Comunità.  Dovranno  avere priorità le iniziative  relative  alla  forestazione,  alla bonifica  montana  ed  alle  infrastrutture   di   interesse turistico.</p><p style="text-align: justify;">Nell' ambito del programma di cui  al  comma  precedente, una quota pari alla  metà  delle  risorse  complessivamente disponibili   è   comunque   vincolata   al   criterio   di ripartizione di cui alla legge regionale 4 maggio  1973,  n. 29 e successive modifiche e integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Per gli interventi di bonifica montana e di  altre  opere pubbliche le Comunità si avvarranno, là  dove  costituiti, dei Consorzi per l' ufficio di economia e  bonifica  montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio  1973,  n. 29 e successive modifiche e integrazioni, e dei Consorzi  di bonifica.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento alla Comunità montana del Carso</span></p><p style="text-align: justify;">Per il finanziamento di  un  programma  straordinario  di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso è autorizzata la  spesa  complessiva,  in termini  di  competenza,   di   lire   2.000   milioni   per l' esercizio dal 1983 al 1985 a  valere  sui  fondi  di  cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Il programma di cui  al  precedente  comma  è  approvato dalla  Giunta  regionale  secondo  le   modalità   indicate dall' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n.  29 e successive modifiche e integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  articolo   12, relative alla dichiarazione di interesse comune e di urgenza ed indifferibilità delle opere, si  applicano  a  tutte  le strade  e  piste  forestali  comunque  finanziate,  comprese quelle con domanda già istruita o in corso  di  istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELL' INDUSTRIA,DELL' ARTIGIANATO, DELLA RICERCA E PER LAPOLITICA ATTIVA DEL LAVORO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore industriale</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Fondo di rotazione per le iniziative economiche</span></p><p style="text-align: justify;">Al  fine  di   promuovere   iniziative   economiche   nel territorio regionale, l' Amministrazione  regionale  destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche -   FRIE,    istituita  dalla  legge  23  gennaio 1970, n.  8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la   seguente   articolazione    territoriale    in    prima utilizzazione:<p style="text-align: justify;">a) lire 15.750 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 21.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 38.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Della predetta somma  complessiva  viene  autorizzata  la spesa, in termini di competenza,  di  lire   69.750  milioni per  gli  esercizi  dal  1983  al  1985,  con  la   seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">1) lire  15.750  milioni  per  le  iniziative  di  cui  alla    precedente lettera a);</p><p style="text-align: justify;">2) lire  21.000  milioni  per  le  iniziative  di  cui  alla    precedente lettera b);</p><p style="text-align: justify;">3) lire  33.000  milioni  per  le  iniziative  di  cui  alla    precedente lettera c).</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituto del Medio Credito<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Medio Credito per le  piccole e medie imprese del Friuli  -  Venezia  Giulia  fino  ad  un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a  condizione  che le obbligazioni medesime siano costituite in serie  speciale e siano remunerate con l' interesse  che  sarà  autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito.</p><p style="text-align: justify;">Le  modalità   dell' operazione  saranno  stabilite  con deliberazione della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente primo  comma  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 5.000 milioni per  gli  esercizi  1983  e  1984  per iniziative nelle aree di cui all' articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1/1/1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi pluriennali destinati allo sviluppodelle imprese industriali</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  2  della  legge regionale   3   giugno   1978,   n.   49,   è   autorizzato nell' esercizio    finanziario    1983,  per   il    settore dell' industria, un limite d' impegno di lire 2.800  milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell' articolo 28 della legge  regionale 28 luglio 1980, n.  27, è soppresso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi pluriennalidestinati agli stabilimenti industriali</span></p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dalla  legge  regionale  11 novembre 1965, n.  25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un  limite d' impegno  di  lire  1.200  milioni   per   iniziative   da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali</span></p><p style="text-align: justify;">Per la concessione di un contributo a favore dei &lt;&lt;  Fondi rischi  &gt;&gt; dei Consorzi  di  Garanzia  Fidi  fra  le  piccole imprese industriali della regione, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n.  25, è  autorizzata  la  spesa  complessiva,   in   termini   di competenza, di lire 5.000 milioni per gli  esercizi  1983  e 1984, con la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 2.000 milioni a favore dei  Consorzi  Garanzia  Fidi    aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge    11 novembre 1982, n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 3.000 milioni a favore dei  Consorzi  Garanzia  Fidi    aventi sede nelle aree di  cui   all' articolo  10  della    legge 11 novembre 1982, n.  828.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Fondo di garanzia all' esportazione<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il  rafforzamento delle imprese regionali facilitando l' esportazione di  beni e servizi prodotti nel Friuli - Venezia  Giulia,  e  per  la concessione  al  Consorzio  regionale  Friulgiulia   di   un contributo, ad integrazione di un &lt;&lt;  Fondo rischi  &gt;&gt; che  lo stesso Consorzio costituirà a  garanzia  di  operazioni  di finanziamento all' esportazione,  è  autorizzata  la  spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per  gli  esercizi  dal  1983  al  1985,  con  la   seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 2.000 milioni per interventi  a  favore  di  imprese    aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge    11 novembre 1982, n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 5.000 milioni per interventi  a  favore  di  imprese    aventi sede nelle aree di  cui   all' articolo  10  della    legge 11 novembre 1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Per le modalità concernenti i rapporti tra il  Consorzio Friulgiulia  e   l' Amministrazione  regionale  valgono   le disposizioni previste dalla legge regionale 6  luglio  1970, n. 25.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 22/1987</p></p><a name="art22"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  22</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per la ristrutturazione,il consolidamento e la ripresa delle strutture produttivedel Friuli - Venezia Giulia</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norma programmatica</span></p><p style="text-align: justify;">La Regione  concorre  al  perseguimento   dell' obiettivo generale del rafforzamento delle strutture  industriali  del Friuli - Venezia Giulia, realizzando coordinati interventi:<p style="text-align: justify;">a) di sostegno a programmi di ristrutturazione produttiva  e    consolidamento   finanziario   delle    imprese,    anche    attraverso   il   diretto   supporto   a   processi    di    ricapitalizzazione da parte della  Finanziaria  regionale    Friulia SpA   ;</p><p style="text-align: justify;">b) di  promozione  di  iniziative  consortili  tra   imprese    industriali ed artigianali per la  razionalizzazione  del    ciclo produttivo e la commercializzazione dei prodotti.</p></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  interventi  indicati  al  precedente  comma   e prioritariamente indirizzati ai  settori  della  siderurgia, del legno, del mobilio, del tessile, dei coltellinai nonché alle   imprese   di    rilevante    importanza    economica, occupazionale  e  territoriale   è   destinata   la   somma complessiva di lire 97.500 milioni  che  viene  allocata  in apposite  partite  del  fondo  globale,  ai  fini  del  loro utilizzo con successivi provvedimenti  legislativi,  secondo la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 68.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 24.500 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 5.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828;</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi urgenti - Fondo di dotazionedella Friulia SpA</span></p><p style="text-align: justify;">Per l' integrazione dello  speciale  fondo  di  dotazione della &lt;&lt;  Società finanziaria  regionale  Friuli  -  Venezia Giulia SpA     &gt;&gt;, costituito con l' articolo 1  della  legge regionale 13 maggio 1975, n.  22, è  autorizzata  la  spesa complessiva,  in  termini  di  competenza,  di  lire  32.500 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 25.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 4.500 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 3.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Società finanziaria per il settore edilizio</span></p><p style="text-align: justify;">Al fine di favorire la razionalizzazione  e  lo  sviluppo delle   attività   produttive   nel    settore    edilizio, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Friulia SpA    la somma complessiva di  lire  8.000  milioni per la costituzione di un fondo speciale ed  a  contabilità separata, presso la Friulia medesima, che, da quest' ultima, sarà destinato ad  interventi  finanziari,  anche  mediante sottoscrizione di capitale sociale, a favore di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di intervenire nelle imprese  operanti  nel   settore     dell' industria   delle costruzioni,  in  qualunque  forma   giuridica   costituite, mediante partecipazioni in capitale, assistenza finanziaria, tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale.</p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  di  cui  al   precedente   comma   è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000  milioni  per l' esercizio  1984,  che  dovranno   trovare   utilizzazione conformemente alla seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 2.000 milioni per  interventi  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 2.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 4.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi in conto capitale alle imprese</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi alle imprese industriali e artigianali</span></p><p style="text-align: justify;">Al  fine  di  sostenere,  attraverso  la  concessione  di contributi &lt;&lt;  una tantum  &gt;&gt; in conto capitale,  investimenti diretti  alla  realizzazione   di   nuovi   insediamenti   e all' ampliamento e ammodernamento di  quelli  esistenti,  è destinata la somma complessiva di  24.000  milioni,  di  cui 20.000 milioni per investimenti delle imprese industriali  e 4.000 milioni per investimenti  delle  imprese  artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 6.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 6.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 12.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Della predetta  somma  complessiva,  per  gli  interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969,  n.  35  e successive modifiche ed integrazioni, viene  autorizzata  la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000  milioni  per l' esercizio 1983, a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Gli  interventi  di  cui   al   precedente   comma   sono estensibili alle domande  già  presentate  ai  sensi  della legge regionale n.  35/1969  e  successive  modificazioni  e integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">La restante somma di lire 22.000 milioni  viene  allocata in apposite partite del fondo globale, secondo  la  seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 6.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 4.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 12.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Con successiva  legge  regionale  saranno  determinati  i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui  al  precedente  comma  a  favore  di  investimenti  nei territori montani e nelle province di Trieste e di  Gorizia, nonché nelle zone dell' Aussa -  Corno  e  di  S.  Vito  al Tagliamento e per altri  eventuali  straordinari  interventi nelle zone della Bassa friulana e del Pordenonese.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del quinto comma da art. 12, primo comma, L. R. 30/1984</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per la ricerca scientifica,tecnologica ed applicata e per la valorizzazionedelle risorse minerarie ed energetiche</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzio per l' Area di Ricerca</span></p><p style="text-align: justify;">Per la concessione di  un  contributo  al  Consorzio  per l' Area di Ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di  Trieste  volto  al  finanziamento  di  nuove  iniziative internazionali di ricerca  ad  alto  livello  scientifico  e tecnologico è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni a valere sui fondi dell' articolo 10 della legge  11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Della predetta somma  complessiva  viene  autorizzata  la spesa, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni  per gli esercizi 1984 e 1985.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ricerca tecnologica e applicata</span></p><p style="text-align: justify;">Allo scopo di favorire lo sviluppo  e   l' ammodernamento tecnologico    dell' apparato   produttivo   industriale   e artigianale  del  Friuli  -   Venezia   Giulia,   attraverso contributi  agli  investimenti  in  attività   di   ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma  complessiva di  lire  32.000  milioni,  con  la  seguente  articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 9.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 10.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 13.000 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Della predetta  somma  complessiva,  per  gli  interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3  giugno  1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">1) lire  2.000  milioni  per  le  iniziative  di  cui   alla    precedente lettera a);</p><p style="text-align: justify;">2) lire  3.000  milioni  per  le  iniziative  di  cui   alla    precedente lettera b);</p><p style="text-align: justify;">3) lire  4.000  milioni  per  le  iniziative  di  cui   alla    precedente lettera c).</p></p><p style="text-align: justify;">La restante somma di lire 23.000 milioni  viene  allocata in apposite partite del fondo  globale,  ai  fini  del  loro utilizzo con successivi provvedimenti  legislativi,  secondo la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 7.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 7.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 9.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">CERIMATES</span></p><p style="text-align: justify;">Allo scopo  di  contribuire  al  consolidamento  ed  alla qualificazione del tessile nell' ambito degli obiettivi  del piano  di  settore,  nonché  per  le  finalità  e  con  le modalità previste dalla legge regionale 2  marzo  1977,  n. 10, così come modificata   dall' articolo  17  della  legge regionale 24 gennaio 1983, n.  10, è autorizzata  la  spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per  gli  esercizi  dal  1983  al  1985  per  iniziative  da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Impianti idroelettrici di piccola derivazione</span></p><p style="text-align: justify;">Per  la  costruzione  di  nuovi  impianti   idroelettrici nonché per il  potenziamento  di  impianti  esistenti,  che utilizzino concessioni per piccole  derivazioni,  realizzati da Comuni, Comunità  montane  e  Società  cooperative,  è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, per  iniziative  da  realizzare  nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da allocare in apposita partita del  fondo  globale  ai fini  del  suo   utilizzo   con   successivo   provvedimento legislativo.</p></p><a name="art31"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  31</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 14/1985</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per infrastrutture industriali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Zone industriali regionali</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  1  della  legge regionale 11 novembre 1965, n.  24 e successive modifiche ed integrazioni,  è  autorizzata  la  spesa  complessiva,   in termini di  competenza,  di  lire  25.250  milioni  per  gli esercizi  1984  e  1985,  con  la   seguente   articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 1.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 4.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 20.250 milioni per iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p></p><a name="art33"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  33</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 21, secondo comma, L. R. 30/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Impianti di depurazione</span></p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dal  Capo  VI  della  legge regionale 3 giugno 1978, n.  47 e  successive  modifiche  ed integrazioni,  è  autorizzata  la  spesa  complessiva,   in termini  di  competenza,   di   lire   1.000   milioni   per l' esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p></p><a name="art35"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  35</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per l' artigianato</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Credito<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale  3  giugno  1978,  n.  49,  e  per  iniziative  da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge  11 novembre 1982,  n.  828,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a conferire  alla  Cassa  per  il  Credito  alle imprese artigiane, per 10 anni,  l' importo  annuo  di  lire 2.000 milioni a decorrere dall' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Le modalità di conferimento dei  contributi  di  cui  al precedente  comma  saranno   stabilite   mediante   apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.</p><p style="text-align: justify;">Per le modalità di concessione  dei  finanziamenti  alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i  criteri  già  determinati  ai  sensi  del  terzo   comma dell' articolo 10 della legge regionale 28 luglio  1979,  n. 39.</p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dal  Capo  I  della   legge regionale  2  agosto  1982,  n.  51,  e  per  iniziative  da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982,  n.  828,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a conferire  alla  Cassa  per  il  Credito  alle imprese artigiane, per 10 anni, l' importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per la concessione di un contributo a favore di &lt;&lt;   Fondi rischi  &gt;&gt; dei Consorzi  provinciali  di  Garanzia  Fidi  tra imprese artigiane e cooperative tra imprese  artigiane,  per le finalità previste dal Capo I della  legge  regionale  28 aprile 1978, n.  30, è autorizzata la spesa complessiva, in termini  di  competenza,  di  lire  5.000  milioni  per  gli esercizi dal 1983 al 1985,  con  la  seguente  articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 3.000 milioni a favore dei  Consorzi  Garanzia  Fidi    aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge    11 novembre 1982, n 828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 2.000 milioni a favore dei  Consorzi  Garanzia  Fidi    aventi sede nelle aree di  cui   all' articolo  10  della    legge 11 novembre 1982, n.  828.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.</p></p><a name="art37"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  37</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per una politica attiva del lavoro</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per la mobilità del lavoro ed incentiviall' apprendistato</span></p><p style="text-align: justify;">Per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilità  della  manodopera  viene  destinata  la  somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli  esercizi  1984  e 1985 da allocare in  apposite  partite  del  fondo  globale, secondo la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 2.500 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 2.500 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Per  la  promozione  di  specifiche  azioni   dirette   a sostenere  l' apprendistato  artigiano  viene  destinata  la somma complessiva di lire 5.000  milioni  per  gli  esercizi 1984 e 1985, dal allocare  in  apposite  partite  del  fondo globale secondo la seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 3.500 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 1.500 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Con successive  leggi  regionali  saranno  determinati  i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro  coordinamento  con gli analoghi interventi da attuare con  mezzi  ordinari  del bilancio regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Formazione professionale</span></p><p style="text-align: justify;">Al  fine   di   potenziare   i   centri   di   formazione professionale  è  autorizzata  la  spesa  complessiva,   in termini  di  competenza,  di  lire  2.000  milioni  per  gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">La predetta somma viene così suddivisa:<p style="text-align: justify;">a) lire 600 milioni per le finalità  previste  dalla  legge    regionale 8 aprile 1982, n.  26;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 1.400 milioni per la concessione agli  enti  gestori    di cui all' articolo 17 della legge regionale 16 novembre    1982,  n.  76,  di  finanziamenti  straordinari  per   le    finalità di cui all' articolo 9, lettera  f),  di  detta    legge, anche in  deroga  ai  limiti  percentuali  di  cui    all' articolo 10 della medesima legge.</p></p><p style="text-align: justify;">Per la realizzazione di progetti  formativi  sperimentali nei settori della forestazione e dell' artigianato artistico è  autorizzata  la  spesa  complessiva,   in   termini   di competenza, di lire 1.500 milioni per gli  esercizi  1983  e 1984 per  la  concessione    all'   IRFoP     di  contributi straordinari per iniziative da realizzare nelle aree di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Al fine di consentire l' effettuazione  delle  iniziative formative a carattere sperimentale di cui  all' articolo  3, lettera e), ed all' articolo  9,  lettera  c),  della  legge regionale  16  novembre  1982,  n.  76,   anche   attraverso l' acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza,  di  lire  500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la  concessione  di contributi straordinari agli enti di cui   all' articolo  17 della citata legge per iniziative da realizzare  nelle  aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, primo comma, L. R. 36/1984</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati</span></p><p style="text-align: justify;">Per gli interventi previsti dall' articolo 5, lettera d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n.  51, è autorizzata la spesa complessiva, in  termini  di  competenza,  di  lire 1.000  milioni  per   l' esercizio  1983,  con  la  seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle  aree    di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre  1982,  n.    828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle  aree    di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982,  n.    828.</p></p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE TERZIARIO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore del commercio</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi</span></p><p style="text-align: justify;">Per la concessione di un contributo a favore dei &lt;&lt;  Fondi rischi  &gt;&gt; dei Consorzi  di  Garanzia  Fidi  tra  le  piccole imprese commerciali di  cui   all' articolo  1  della  legge regionale 4 maggio 1973, n.  32,  è  autorizzata  la  spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per  gli  esercizi  dal  1983  al  1985,  con  la   seguente articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 2.000 milioni a favore dei  Consorzi  Garanzia  Fidi    aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge    11 novembre 1982, n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 4.000 milioni a favore dei  Consorzi  Garanzia  Fidi    aventi sede nelle aree di  cui   all' articolo  10  della    legge 11 novembre 1982, n.  828.</p></p><p style="text-align: justify;">Per  la  concessione  di  un  contributo  a  favore   del Consorzio  regionale  fra   le   cooperative   di   consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui  all' articolo  9 della legge regionale 13 maggio 1975, n.  22, è autorizzata la spesa complessiva, in  termini  di  competenza,  di  lire 2.000 milioni per  l' esercizio  finanziario  1984.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al secondo comma da art. 27, terzo comma, L. R. 30/1984</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Provvidenze a favore delle imprese del settore dellacooperazione di consumo, di produzione e di lavoro,nonché del settore distributivo</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  1  della  legge regionale 12 agosto 1972, n.  40, è  autorizzata  la  spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente  articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle  aree    di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre  1982,  n.    828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle  aree    di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982,  n.    828.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Realizzazione di centri commerciali</span></p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dal  Capo  IV  della  legge regionale 27 novembre 1967, n.  26, e successive modifiche ed integrazioni,  è  autorizzata  la  spesa  complessiva,   in termini di  competenza,  di  lire  13.000  milioni  per  gli esercizi  1984  e  1985,  con  la   seguente   articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 6.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 2.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 5.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi pluriennali nel settore del commercio</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  2  della  legge regionale   3   giugno   1978,   n.   49,   è   autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un  limite  di  impegno  di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dalla legge regionale 8  aprile 1982, n.  25, sono autorizzati, nell' esercizio  finanziario 1983:<p style="text-align: justify;">a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a  valere  sui    fondi di cui all' articolo 1, ultimo comma,  della  legge    11 novembre 1982, n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) un limite di impegno di lire 800  milioni  a  valere  sui    fondi di cui all' articolo 10,  primo  e  secondo  comma,    lettera b), della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore del turismo</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivia carattere turistico - sociale</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere a)  e b),  della  legge  regionale  25  agosto  1965,  n.  16,   e successive modifiche, è autorizzata la  spesa  complessiva, in termini di competenza, di  lire  7.000  milioni  per  gli esercizi  1983  e  1984,  con  la   seguente   articolazione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 5.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 2.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere ed impianti nei poli turistici</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva,  in  termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli  esercizi  dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste  dall' articolo 2,  lettere  d) ed f),  della  legge  regionale  25  agosto 1965,  n.  16  e successive modifiche, è destinata la somma  complessiva  di lire  20.000  milioni  per iniziative  da  realizzare  nelle aree di cui all' articolo  10  della legge 11 novembre 1982, n. 828.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Della predetta somma complessiva di lire  20.000  milioni viene autorizzata la spesa, in  termini  di  competenza,  di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Per il perseguimento  dei  fini  precisati  nel  presente articolo:<p style="text-align: justify;">a) non va applicata la limitazione di cui   all' articolo  8    della legge regionale 5 giugno 1978,  n.  53,  modificata    con l' articolo 6 della legge regionale 20  agosto  1979,    n.  44;</p><p style="text-align: justify;">b) i contributi destinati alle iniziative individuate con le    lettere  d), e)  ed  f)  dell' articolo  2  della   legge    regionale 25 agosto 1965, n.  16 e successive  modifiche,    possono rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili    ovvero - qualora  le  iniziative siano realizzate da enti    pubblici - sino al 98% di dette spese.</p><p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">I contributi da concedersi con gli  importi  indicati  ai precedenti commi,  per  le  iniziative  individuate  con  le lettere d) e) ed f) dell' articolo 2 della  legge  regionale 25  agosto  1965,  n.  16  e successive  modifiche,  possono essere  destinati  anche  ad  integrazione   dei  contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n.  16/1965 ed ai sensi dell' articolo 25, lettera b) del primo comma della legge   regionale   3  giugno  1978,  n.  49,  e  successive modifiche;  la somma  degli  interventi  finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile,  la   percentuale stabilita dal precedente comma.<p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al secondo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al quarto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole soppresse al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984</p></p><a name="art47"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  47</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 78/1983</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Secondo comma abrogato da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incremento del fondo di dotazione  della  Friulia SpAper interventi nel settore turistico<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata ad  integrare lo  speciale  fondo  di  dotazione  della   &lt;&lt;    Finanziaria regionale Friuli -  Venezia  Giulia  -  Friulia   SpA     &gt;&gt;, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n.  22, con  un  importo  complessivo  di  lire  8.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Detti fondi dovranno trovare  investimento  conformemente alla seguente divisione territoriale:<p style="text-align: justify;">a) lire 2.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 2.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,    n.  828;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 4.000 milioni per  iniziative  da  realizzare  nelle    aree di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre    1982, n.  828.</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 64, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Secondo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 52/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dei trasporti</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Programmi di investimento nel porto di Trieste<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per la  concessione  di  un  finanziamento  straordinario all' Ente autonomo del porto di Trieste per l' attuazione di programmi  di  investimento  per  le  finalità  e  con   le modalità di cui agli articoli 1,  2,  3  e  4  della  legge regionale 28 giugno 1982,  n.  44,  è  destinata  la  somma complessiva di lire 30.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Della predetta somma  complessiva  viene  autorizzata  la spesa, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni  per gli esercizi 1984 e 1985.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Programmi di investimento nel porto di Monfalcone<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per le concessione di un finanziamento  straordinario  al Consorzio  per  lo  sviluppo  industriale  del   Comune   di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di  Monfalcone,  comprendenti gli interventi individuati all' articolo 2 e all' articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n.  44, è destinata la somma complessiva di lire 10.000 milioni a valere sui  fondi di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828.</p><p style="text-align: justify;">Della predetta somma  complessiva  viene  autorizzata  la spesa, in termini di competenza, di lire 6.000  milioni  per gli esercizi 1984 e 1985.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Programmi di investimento a Porto Nogaro<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per la concessione di un finanziamento  straordinario  al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell' Aussa - Corno per la realizzazione di  programmi  di  investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto  Nogaro, comprendenti gli interventi individuati  all' articolo  2  e all' articolo 7 della legge regionale  28  giugno  1982,  n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 5.000  milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 10  della  legge  11 novembre 1982, n.  828.</p><p style="text-align: justify;">Della predetta somma  complessiva  viene  autorizzata  la spesa, in termini di competenza, di lire 3.000  milioni  per gli esercizi 1984 e 1985.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987</p></p><a name="art52"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  52</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Prosecuzione del raccordo autostradale &lt;&lt;  A 28  &gt;&gt;a servizio dell' area pordenonese</span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione    regionale    è    autorizzata    a corrispondere alla  Società  &lt;&lt;   Autovie  Venete   &gt;&gt;   SpA, concessionaria  del  raccordo  autostradale  &lt;&lt;   A   28    &gt;&gt; Portogruaro - Pordenone in  esercizio,  l' importo  di  lire 14.000 milioni  da  convertire  in  capitale  sociale  e  da destinare interamente alla realizzazione di  un  primo lotto funzionale   della   prosecuzione   del   citato    raccordo autostradale  &lt;&lt;    A   28    &gt;&gt;   fino     all' innesto   con l' autostrada &lt;&lt;  A 27   &gt;&gt;  Mestre  -  Vittorio  Veneto,  con relativi  raccordi  alla  viabilità  esistente   nell' area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto  nel   bilancio   della   Società   con   distinta appostazione.</p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione   regionale    è    in    conseguenza legittimata ad aumentare in  più  riprese  e  nelle  misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella  predetta  Società  &lt;&lt;   Autovie  Venete   &gt;&gt; SpA,    mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.</p><p style="text-align: justify;">Le predette quote  saranno  erogate  in  unica  soluzione indipendentemente dall' andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di  accertare,  nei modi ritenuti più opportuni, l' impiego del finanziamento.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità  e i termini del conferimento  di  capitale  sono  regolati  da apposita convenzione da stipularsi  tra   l' Amministrazione regionale e la " Autovie Venete  SpA   "<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dai precedenti primo e  secondo comma, è autorizzata la spesa complessiva,  in  termini  di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi  1984  e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1  della  legge 11 novembre 1982, n.  828.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Quarto comma sostituito da art. 51, primo comma, L. R. 30/1985</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Impianti confinari alla frontiera italo - austriacadi Tarvisio</span></p><p style="text-align: justify;">Al fine di consentire  alla  &lt;&lt;  Autovie Servizi  &gt;&gt;   SpA, proprietaria dell' attuale centro regionale al  confine  con l' Austria in Comune di  Tarvisio,  la  progettazione  e  la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale della Autostrada  Udine   -   Tarvisio   -   Confine   di   Stato, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  ad  assumere l' onere della spesa occorrente, fino  all' importo  massimo di lire 14.000 milioni, mediante  conferimento  di  capitale alla predetta Società.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Le modalità e i termini del conferimento del capitale di cui  al  precedente  comma   sono   regolati   da   apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione  regionale e la &lt;&lt;  Autovie Servizi  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente primo  comma  è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 1  della  legge  11  novembre 1982, n.  828.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME FINANZIARIE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  5,  primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XII - il capitolo 7412 con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento del Fondo  di  rotazione  in agricoltura per la concessione di finanziamenti  a  breve  e medio termine a favore delle aziende  agricole  situate  nei territori di cui all' articolo 1  della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 3.000 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.000 milioni per  l' esercizio  1984  e  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  5,  primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XII - il capitolo 7413 con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento del Fondo  di  rotazione  in agricoltura per la concessione di finanziamenti  a  breve  e medio termine a favore delle aziende  agricole  situate  nei territori di cui all' articolo 9  della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 5.000 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984  e  lire 3.500 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  5,  primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XII - il capitolo 7414 con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento della sezione  speciale  del Fondo di rotazione in  agricoltura  per  la  concessione  di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate  nei territori  di  cui   all' articolo  10 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, secondo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7177  con  la denominazione: &lt;&lt;   Spesa  per   l' esecuzione  di  opere  di bonifica integrale a totale carico  della  Regione,  nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua nei territori di  cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 3.200 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire  2.200  milioni  per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.200  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  6,  terzo comma,  lettera  a),  nello   stato   di   previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7178 con la denominazione: &lt;&lt;  Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche  di  accumulo  e  di provvista  di  acque  destinate  oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all' articolo  1  della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   8.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.500  milioni  per l' esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per   l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  8.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  6,  terzo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7179  con  la denominazione: &lt;&lt;  Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di  provvista di acque destinate,  oltre  che  alla  irrigazione,  ad  uso plurimo, nei territori di cui  all' articolo 9  della  legge 11   novembre   1982,   n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   3.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000  milioni  per l' esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per   l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6,  quinto comma, punto 1), nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7180  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Spese  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche di  bonifica  e  di  bonifica  montana,  opere  di riordino  fondiario  e  di  opere  comuni   a   più   fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo  delle  acque, nei territori di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 7.500 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.500 milioni per  l' esercizio  1984  e  di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 7.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6,  quinto comma, punto 2), nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7181  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Spese  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche di  bonifica  e  di  bonifica  montana,  opere  di riordino  fondiario  e  di  opere  comuni   a   più   fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo  delle  acque, nei territori di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 3.000 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.500 milioni per  ciascuno  degli  esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6,  quinto comma, punto 3), nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria IX - il capitolo 7182  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Spese  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche di  bonifica  e  di  bonifica  montana,  opere  di riordino  fondiario  e  di  opere  comuni   a   più   fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo  delle  acque, nei territori  di  cui   all' articolo  10  della  legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.800 milioni,  suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 9.800 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 11.800  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  7,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco  n. 5) alla Rubrica n.  5 - Sezione V - la partita n.  10 con la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento  di  programmi  nel  settore agricolo, con particolare riguardo alla zootecnica  ed  alla frutticoltura minore, nelle aree  di  cui   all' articolo  9 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento complessivo, nei termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  8,  primo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7398  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  per  la  ricostruzione,   il ripristino, l' ampliamento ed il miglioramento delle  stalle e  relativi  annessi,   nonché  per  la  ricostruzione,  il ripristino e l'ampliamento delle  strutture,  degli  annessi delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati, situati nei territori di cui all' articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di  competenza,  di  lire  9.000  milioni   per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7398 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  6.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, secondo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7399  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  per  la  riparazione  e   la ricostruzione, nonché  per   l' ampliamento  di  fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili  di  proprietà di cooperative agricole o di società situati nei  territori di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828 e destinati alla  raccolta,  trasformazione,  manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 5.000 milioni, per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7399 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera a), nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7400  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  per  gli  interventi  relativi alle colture di  pregio  previste  dagli  articoli  4, 5 e 7 della  legge  regionale 30 dicembre 1967, n.  29 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni  per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7400 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera b), nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7401  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  per  gli  interventi  relativi alle colture di pregio previste dagli  articoli  4,  5  e  7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n.  29 e  successive modifiche   ed   integrazioni,   nei   territori   di    cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7401 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, quarto comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il capitolo 7402  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Finanziamenti   all'   ERSA     per   la trasformazione in  centro  zootecnico  sperimentale  di  una azienda agricola dell' ex &lt;&lt;  Ente Tre Venezie   &gt;&gt;  a  valere sui fondi di cui all' art. 10, legge 11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 1.200 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.200  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, ultimo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il capitolo 7403  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Finanziamenti   all'   ERSA     per   la copertura delle spese relative  alle  scorte  vive  e  morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale a valere sui fondi di cui all' articolo 10  della  legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso  in ragione di lire 200 milioni per l' esercizio 1984 e di  lire 600 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  800  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  11, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  13 - Categoria IX - il capitolo 8850 con  la denominazione: &lt;&lt;  Spese per il completamento e l' esecuzione dei  lavori  di  sistemazione  idraulico  -   forestale   da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  11, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  13 - Categoria IX - il capitolo 8851 con  la denominazione: &lt;&lt;  Spese per il completamento e l' esecuzione dei  lavori  di  sistemazione  idraulico  -   forestale   da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 13  -   Categoria   XI   -   il   capitolo   8930   con   la denominazione: &lt;&lt;  Contributi, sovvenzioni e  concorsi  sulle spese per  favorire   l' apertura,  il  miglioramento  e  la manutenzione di strade e piste forestali, nelle aree di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  6.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8930 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 13,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 2  -  Presidenza   della   Giunta   regionale   -   Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5873 con la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti alle Comunità montane  e alla Comunità collinare del Medio Friuli a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 52.000 milioni, suddiviso in ragione  di lire 4.000 milioni per  l' esercizio  1983, di  lire  13.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 35.000  milioni  per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 52.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 5873 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 2  -  Presidenza   della   Giunta   regionale   -   Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5874 con la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti  alla  Comunità  montana del Carso per il finanziamento di un programma straordinario di  interventi  per  lo  sviluppo  del  settore  agricolo  e zootecnico, nonché per  la  valorizzazione  del  territorio della Comunità montana del Carso a valere sui fondi di  cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per l' esercizio 1983 e  di  lire  750  milioni  per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 5874 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  16, secondo comma, punto 1), nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-  1985, e del bilancio per l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo 6818 con la denominazione: &lt;&lt;  Conferimento a favore del   FRIE   per  la  promozione  di  iniziative  economiche nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 15.750 milioni, suddiviso  in ragione di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 4.250  milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 15.750  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6818 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  7.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  16, secondo comma, punto 2), nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo 6819 con la denominazione: &lt;&lt;  Conferimento a favore del   FRIE   per  la  promozione  di  iniziative  economiche nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 21.000 milioni, suddiviso  in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 10.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 21.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6819 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  4.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  16, secondo comma, punto 3), nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo 6820 con la denominazione: &lt;&lt;  Conferimento a favore del   FRIE   per  la  promozione  di  iniziative  economiche nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n, 828   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 33.000 milioni, suddiviso  in ragione di lire 10.000 milioni per   l' esercizio  1983,  di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di  lire  14.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 33.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6820 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire  10.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 17,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 3  -   Categoria   XII   -   il   capitolo   6821   con   la denominazione: &lt;&lt;  Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie  imprese  della  regione Friuli - Venezia Giulia, per iniziative da realizzare  nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6821 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il primo comma dell' articolo 18 della  presente  legge, saranno iscritte nello stato di previsione  della  spesa del bilancio regionale nella misura di lire  2.800  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI -  il  capitolo  7876  con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  sugli  interessi  dei  mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828, da parte  di  imprese  operanti  nel  settore industriale,   nonché   delle   attività    di    servizio complementari a  tale  settore   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   8.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per  gli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  8.400  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con l' articolo 19 della presente  legge,  saranno  iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura  di  lire  1.200  milioni  per  ciascuno  degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7877  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  costanti  sugli  interessi  di mutui  destinati  alla  costruzione,   all' ampliamento   ed all' ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati,  nonché  per   l' acquisto  di  macchinari  ed attrezzature  ad  essi   destinati   nelle   aree   di   cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di  lire  3.600  milioni,  corrispondente  alle   annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.600  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità del suddetto limite d' impegno  autorizzato per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  20, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7878 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributo a favore  dei  &lt;&lt;   fondi rischi  &gt;&gt; dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole  imprese industriali aventi sede nelle aree di cui   all' articolo  1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni  per l' esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per   l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7878 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  20, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7879 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributo a  favore  dei &lt;&lt;   fondi rischi  &gt;&gt; dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole  imprese industriali aventi sede nelle aree di cui  all' articolo  10 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.500  milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7879 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21,  primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli  esercizi  1983-1985,  e   del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7880 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributo al  Consorzio  regionale Friulgiulia,  per  l' integrazione  di  un  fondo  rischi  a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 750 milioni per  l' esercizio  1983  e  di  lire  1.250 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7880 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21,  primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7881 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributo al  Consorzio  regionale Friulgiulia, per   l' integrazione  di  un  fondo  rischi  a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11  novembre  1982, n. 828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983  e  di  lire  1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7881 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><a name="art71"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  71</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  23, secondo comma, lettera a), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al  capitolo 7000 - Fondo  globale  (elenco  n.  5)  alla  Rubrica  n.  7 - Sezione V - la partita  n.  2  con  la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamenti per interventi nel settore industriale,  anche attraverso ulteriori  conferimenti  al  fondo  di  dotazione della Friulia SpA    nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei  coltellinai  e  per  imprese  di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 68.000 milioni, suddiviso  in ragione di lire 38.000 milioni per l' esercizio  1984  e  di lire 30.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 68.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  23, secondo comma, lettera b), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al  capitolo 7000 - Fondo  globale  (elenco  n.  5)  alla  Rubrica  n.  7 - Sezione V - la partita  n.  3  con  la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamenti per interventi nel settore industriale,  anche attraverso ulteriori  conferimenti  al  fondo  di  dotazione della Friulia SpA    nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei  coltellinai  e  per  imprese  di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 24.500 milioni, suddiviso  in ragione di lire 22.500 milioni per l' esercizio  1984  e  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 24.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  23, secondo comma, lettera c), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al  capitolo 7000 - Fondo  globale  (elenco  n.  5)  alla  Rubrica  n.  7 - Sezione V - la  partita  n.  4 con  la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamenti per interventi nel settore industriale,  anche attraverso ulteriori  conferimenti  al  fondo  di  dotazione della Friulia SpA    nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei  coltellinai  e  per  imprese  di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini  di  competenza,   di   lire   5.000   milioni   per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  24, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6825 con la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento ad  integrazione del fondo di dotazione della  Finanziaria  Regionale  Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA    per interventi nelle  aree di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 25.000 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 25.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6825 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire  25.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi  di  solidarietà  per  la  ricostruzione  &gt;&gt;  -  dello stato  di  previsione   della   spesa   del   bilancio   per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  24, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6826 con la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento ad  integrazione del fondo di dotazione della  Finanziaria  Regionale  Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA    per interventi nelle  aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6826 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  4.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  24, lettera c),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6827 con la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento ad  integrazione del fondo di dotazione della  Finanziaria  Regionale  Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA    per interventi nelle  aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6827 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.00 milioni, cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  25, secondo comma, lettera a), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6836 con la denominazione: &lt;&lt;  Conferimento alla  Finanziaria Regionale Friuli - Venezia  Giulia  -  Società  per  Azioni - Friulia SpA  per la costituzione  di un fondo speciale per interventi  nel  settore  edilizio   nelle   aree   di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  25, secondo comma, lettera b), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6837 con la denominazione: &lt;&lt;  Conferimento alla  Finanziaria Regionale Friuli - Venezia  Giulia  -  Società  per  Azioni - Friulia SpA    per la costituzione di  un  fondo  speciale per interventi  nel  settore  edilizio  nelle  aree  di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  25, secondo comma, lettera c), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6838 con la denominazione: &lt;&lt;  Conferimento alla  Finanziaria Regionale Friuli - Venezia  Giulia  -  Società  per  Azioni - Friulia SpA    per la costituzione di  un  fondo  speciale per interventi  nel  settore  edilizio  nelle  aree  di  cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  26, secondo comma, nello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7882 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi una  tantum,  in  misura non superiore al 20% della  spesa  sostenuta  per  immobili, impianti ed attrezzature, a favore  di  imprese  industriali che  erigano  nuovi   stabilimenti   nelle   aree   di   cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983  - 1985,   a decorrere   dall' esercizio  1984,  vengono   istituite   al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:<p style="text-align: justify;">- la partita n.  5 con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in   conto   capitale   alle   imprese   industriali   per   la   realizzazione di nuovi insediamenti e   l' ampliamento  ed   ammodernamento di  quelli  esistenti  nelle  aree  di  cui   all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e   con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,   di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  3.000   milioni per l' esercizio 1984 e di lire 1.000 milioni  per   l' esercizio 1985;</p><p style="text-align: justify;">- la partita n.  6 con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in   conto   capitale   alle   imprese   artigianali   per   la   realizzazione di nuovi insediamenti e   l' ampliamento  ed   ammodernamento di  quelli  esistenti  nelle  aree  di  cui   all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e   con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,   di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  1.000   milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p></p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  viene  istituita  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  7 con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento  di quelli esistenti nelle aree di cui   all' articolo  9  della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   4.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000  milioni  per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono  istituite  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - le seguenti partite:<p style="text-align: justify;">- la partita n.  13 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  in   conto   capitale   alle   imprese   industriali   per   la   realizzazione di nuovi insediamenti e   l' ampliamento  ed   ammodernamento di  quelli  esistenti  nelle  aree  di  cui   all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e   con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,   di lire 10.000 milioni, per l' esercizio 1984;</p><p style="text-align: justify;">- la partita n.  14 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  in   conto   capitale   alle   imprese   artigianali   per   la   realizzazione di nuovi insediamenti e   l' ampliamento  ed   ammodernamento di  quelli  esistenti  nelle  aree  di  cui   all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e   con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,   di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  1.000   milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p></p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere complessivo di lire 12.000  milioni  si fa   fronte   mediante   prelevamento   di   pari    importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253  del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 27,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  II  -  Rubrica  n.  2 -   Presidenza   della   Giunta   -   Direzione    regionale dell' istruzione,  formazione  professionale  ed   attività culturali  -  Categoria  XI  -  il  capitolo  6496  con   la denominazione: &lt;&lt;  Contributi al Consorzio  per   l' Area  di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste a valere nei fondi di cui all' articolo 10  della  legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni,  suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 8.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 10.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  28, secondo  comma,  punto 1)  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per  l' esercizio  1983,  viene  istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica  n.  7 - Categoria XI -  il capitolo  7883  con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi a favore di iniziative  di  ricerca applicata e tecnologia nelle aree di cui  all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;   e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7883 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  28, secondo comma, punto 2)  nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7884 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  a  favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle  aree di cui all' articolo  9  della legge  11  novembre  1982  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7884 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  28, secondo comma, punto 3)  nello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7885 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  a  favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle  aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7885 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28,  terzo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  viene  istituito  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  8 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  agli investimenti  in  attività  di   ricerca   tecnologica   ed applicata nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  7.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28,  terzo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  viene  istituita  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  9 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  agli investimenti  in  attività  di   ricerca   tecnologica   ed applicata nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  7.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28,  terzo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  viene  istituita  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  10 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi agli investimenti  in  attività  di   ricerca   tecnologica   ed applicata nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000  milioni,  suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 29,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 7   -   Categoria   XI   -   il   capitolo   7886   con   la denominazione: &lt;&lt;  Contributi per il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili a valere sui  fondi  di  cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo,  in termini  di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7886 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco  n. 5), alla Rubrica n.  7 - Sezione V - la partita n.  11 con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  per  la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché  per  il potenziamento  di  impianti  esistenti  nelle  aree  di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire  3.000  milioni  per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  31, secondo comma, nello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7888 con la denominazione: &lt;&lt;   Finanziamento  straordinario  alla SAMIM SpA    al  fine  di  consolidare   l' attività  della Miniera di Cave del  Predil  attraverso  il  sostegno  della ricerca, a valere sui fondi di cui   all' articolo  9  della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   9.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  4.000  milioni  per l' esercizio 1983 e di lire 5.000 milioni  per  l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  9.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7888 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  4.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Quarto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Quinto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Sesto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  32, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7890  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in capitale a enti  pubblici  e consorzi di diritto pubblico  che  perseguono  finalità  di sviluppo industriale nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo,  in termini  di  competenza,   di   lire   1.000   milioni   per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento  di pari importo dall' apposito  fondo speciale  iscritto  al capitolo 5250  del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  32, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7891  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  a  enti pubblici e  consorzi  di  diritto  pubblico  che  perseguono finalità  di  sviluppo  industriale  nelle  aree   di   cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982,  n.  828,  per opere di infrastrutture tecniche  e  servizi   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  32, lettera c),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7892  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  a  enti pubblici e  consorzi  di  diritto  pubblico  che  perseguono finalità  di  sviluppo  industriale  nelle  aree   di   cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828,  per opere di infrastrutture tecniche  e  servizi   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 20.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.100  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  10.150  milioni   per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 20.250  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  33, secondo comma, lettera a) nello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7893 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  in  conto capitale a favore di  comuni  e  consorzi  tra  Enti  locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali  nelle  aree  di  cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250  del precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7893 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  33, secondo comma, lettera b) nello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7894 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  in  conto capitale a favore di  comuni  e  consorzi  tra  Enti  locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali  nelle  aree  di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in  ragione  di  lire  1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7894 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500  milioni  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  33, secondo comma, lettera c) nello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria  XI  -  il capitolo 7895 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  in  conto capitale a favore di  comuni  e  consorzi  tra  Enti  locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali  nelle  aree  di  cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7895 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con  l' articolo 33,  terzo  comma,  della  presente  legge, saranno iscritte nello stato di previsione della  spesa  del bilancio regionale nella misura  di  lire  200  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il  capitolo  7896  con  la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  annui  costanti  sulle  spese sostenute dai comuni e consorzi tra enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali  a  servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui  all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 600 milioni, corrispondente  alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  600  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzato per gli  esercizi  dal  1986  al  2002,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7896 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  83</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 34,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e  del  bilancio  per   l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 7   -   Categoria   XI   -   il   capitolo   7897   con   la denominazione: &lt;&lt;  Contributi una tantum per la  depurazione, il trattamento e lo smaltimento  delle  sostanze  utilizzate nel ciclo produttivo nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   1.000 milioni, per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7897 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  84</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 35,  nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica  n. 7   -   Categoria   XI   -   il   capitolo   7904   con   la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  a  favore  dei  consorzi  fra piccole imprese industriali in settori  produttivi  omogenei nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 500 milioni, per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  85</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36,  primo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XII - il capitolo  6828  con  la denominazione: &lt;&lt;   Conferimenti  annui  alla  Cassa  per  il Credito  alle  imprese  artigiane  per  la  concessione   di finanziamenti  agevolati  a  medio  termine   alle   imprese artigiane ubicate nelle aree di cui  all' articolo  1  della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   6.000 milioni,  corrispondenti  alle  quote  autorizzate  per  gli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  6.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986  al  1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli esercizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6828 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quarto comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XII - il capitolo  6829  con  la denominazione: &lt;&lt;   Conferimenti  annui  alla  Cassa  per  il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui agevolati  a  medio  termine  e  a breve  termine  contratti  dalle  imprese  artigiane,  dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra  imprese  artigiane nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5254 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986  al  1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli esercizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6829 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5254.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7898 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi ai consorzi  provinciali di garanzia fidi fra imprese  artigiane  e  cooperative  tra imprese artigiane per l' integrazione dei loro fondi  rischi per interventi nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con   lo   stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   3.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000  milioni  per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per  ciascuno  degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7898 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7899 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi ai consorzi  provinciali di garanzia fidi fra imprese  artigiane  e  cooperative  tra imprese artigiane per l' integrazione dei loro fondi  rischi per interventi nelle aree di  cui   all' articolo  10  della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   2.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7899 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  86</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  37, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7900 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributo straordinario  all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle  aree di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, 2.000 milioni  per l' esercizio 1984 e 1.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7900 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  37, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7901  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributo straordinario all' Ente per  lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle aree di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  37, lettera c),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  7 - Categoria XI - il capitolo 7905 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributo straordinario  all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle  aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.000 milioni per   l' esercizio  1983,  e  lire  2.000 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7905 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  87</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38,  primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984,  viene  istituito,  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  10 - Sezione V - la Partita n.  1 con la denominazione: &lt;&lt;   Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38,  primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984,  viene  istituito,  al  capitolo  7000 - Fondo globale (elenco n.  5), alla Rubrica n.  10 - Sezione V - la Partita n.  2 con la denominazione: &lt;&lt;   Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  38, secondo comma, lettera a), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco  n.  5),  alla  Rubrica  n.  10 - Sezione V - la Partita  n.  3  con  la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamenti per sostenere l' apprendistato artigiano nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  38, secondo comma, lettera b), nello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco  n.  5),  alla  Rubrica  n.  10 - Sezione V - la Partita  n.  4  con  la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamenti per sostenere l' apprendistato artigiano nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11  novembre  1982, n. 828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  88</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39,  primo e secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V  -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta regionale  -  Direzione  regionale  istruzione,   formazione professionale ed attività culturali -  Categoria  XI  -  il capitolo  6497   con   la   denominazione:   &lt;&lt;    Contributi straordinari  in  conto  capitale  a favore dell' IRFoP  per il potenziamento  dei  Centri  di  formazione  professionale nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 600 milioni di cui  lire  400 milioni per   l' esercizio  1984  e  lire  200  milioni  per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  600  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39,  primo e secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II -  Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza  della  Giunta regionale  -  Direzione  regionale  istruzione,   formazione professionale ed attività culturali -  Categoria  XI  -  il capitolo 6498 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi agli  Enti per l' acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei Centri di formazione professionale  nelle  aree  di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.400 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  600 milioni per   l' esercizio  1984  e  lire  800  milioni  per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.400  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39,  terzo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Direzione regionale istruzione,  formazione  professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6499 con la  denominazione:  &lt;&lt;   Contributi   all'   IRFoP    per  la realizzazione di progetti formativi sperimentali nelle  aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 500 milioni per l' esercizio 1983 e lire 1.000  milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  1.500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6499 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, ultimo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Direzione regionale istruzione,  formazione  professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6500 con la   denominazione:   &lt;&lt;    Contributi    agli    Enti    per l' effettuazione  di  iniziative   formative   a   carattere sperimentale nelle aree di cui all' articolo 10 della  legge 11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con   lo   stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire  500  milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno  degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6500 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  89</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  40, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  10 - Categoria XI  -  il  capitolo 8518  con  la  denominazione:   &lt;&lt;    Fondo   regionale   per l' emigrazione per interventi da realizzare  nelle  aree  di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8518 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  40, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  10 - Categoria XI il capitolo 8519 con la denominazione: &lt;&lt;  Fondo regionale per  l' emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 500 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8519 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  90</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41,  primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8114 con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributo  a  favore  dei  fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole  imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui   all' articolo  1 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni  per l' esercizio 1983, di lire 1.000 milioni  per   l' esercizio 1984 e di lire 250 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8114 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41,  primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8115 con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributo  a  favore  dei  fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole  imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui  all' articolo  10 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.500  milioni per   l' esercizio  1983,  di   lire   2.000   milioni   per l' esercizio 1984 e di lire 500  milioni  per   l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato  capitolo 8115 viene altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.500  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  41, secondo comma, nello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio  1984,  vengono  istituiti  al   Titolo   II - Sezione V - Rubrica n.  8 -  Categoria  XI  -  i  seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">- capitolo  8124  con  la   denominazione:   &lt;&lt;    Contributo   straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi  per   l' abbattimento degli interessi delle operazioni  bancarie   a breve termine  effettuate  da  società  cooperative  di   produzione  e   lavoro   costituite   fra   i   lavoratori   disoccupati nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge   11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire   1.000 milioni per l' esercizio 1984;</p><p style="text-align: justify;">- capitolo  8125  con  la   denominazione:   &lt;&lt;    Contributo   straordinario ad integrazione del fondo rischi  costituito   dal Consorzio regionale di garanzia  fidi  per  iniziative   nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11  novembre   1982, n.  828  &gt;&gt; e  con  lo  stanziamento  di  lire  1.000   milioni per l' esercizio 1984.</p></p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  42, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8116 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi  per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento  delle  attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed  ai  locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per   l' acquisto di  mezzi  di  trasporto,  interni  e  stradali,   necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto  e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi  di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 750 milioni,  suddiviso  in  ragione  di lire 250 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  750  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8116 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  42, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli  esercizi  1983 - 1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8117 con la denominazione: &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi  per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento  delle  attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed  ai  locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per   l' acquisto di  mezzi  di  trasporto,  interni  e  stradali,   necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto  e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi  di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 750 milioni,  suddiviso  in  ragione  di lire 250 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  750  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8117 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  92</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  43, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8118  con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti  e  contributi  straordinari per   l' attuazione  di  programmi   nelle   aree   di   cui all' articolo  1  della  legge  11  novembre  1982,  n.  828 - concernenti l' impianto e l' allestimento  di  comprensori fieristici, centri  commerciali,  mercati  alla  produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone  di  servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 6.000 milioni, per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  6.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  43, lettera b),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8119  con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti  e  contributi  straordinari per   l' attuazione  di  programmi   nelle   aree   di   cui all' articolo  9  della  legge  11  novembre  1982,  n.  828 - concernenti l' impianto e l' allestimento  di  comprensori fieristici, centri  commerciali,  mercati  alla  produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone  di  servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  di  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  43, lettera c),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il capitolo 8120  con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti  e  contributi  straordinari per   l' attuazione  di  programmi   nelle   aree   di   cui all' articolo 10  della  legge  11  novembre  1982,  n.  828 - concernenti l' impianto e l' allestimento  di  comprensori fieristici, centri  commerciali,  mercati  alla  produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone  di  servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.500  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  3.500   milioni   per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  93</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il primo comma dell' articolo 44 della  presente  legge, saranno iscritte nello stato di previsione della  spesa  del bilancio regionale nella misura di lire  1.000  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il  capitolo  8121  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  sugli  interessi  dei  mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828, da parte  di  imprese  operanti  nel  settore commerciale,   nonché   delle   attività    di    servizio complementari a  tale  settore   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per  gli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità del suddetto limite d' impegno  autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8121 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il secondo comma, lettera a), del precedente articolo 44 della  presente  legge,  saranno  iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il  capitolo  8122  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi annui costanti a  favore  degli operatori   commerciali,   al   fine    di    favorire    la razionalizzazione e lo  sviluppo  del  settore  distributivo nelle aree di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985.</p><p style="text-align: justify;">All' onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità del suddetto limite d' impegno  autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8122 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitoli  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il secondo comma, lettera b), del precedente articolo 44 della  presente  legge,  saranno  iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 800 milioni per ciascuno degli  esercizi  finanziari dal 1983 al 1992.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  8 - Categoria XI - il  capitolo  8123  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi annui costanti a  favore  degli operatori   commerciali,   al   fine    di    favorire    la razionalizzazione e lo  sviluppo  del  settore  distributivo nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985.</p><p style="text-align: justify;">All' onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità del suddetto limite d' impegno  autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  1992,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8123 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5254.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  94</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  gli  oneri  previsti  dal  precedente  articolo  45, lettera a),  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  11 - Categoria XI  -  il  capitolo 8642 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in  conto  capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16 e  successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000  milioni per   l' esercizio  1983  e  di  lire  3.000   milioni   per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  5.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8642 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5252.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45,  primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985,  e  del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  11 - Categoria XI  -  il  capitolo 8643 con la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in  conto  capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16 e  successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8643 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni,  cui si fa fronte  mediante  prelevamento  di  pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  95</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46,  primo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  I - Rubrica n.  11 - Categoria XI - il capitolo  8644  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  per  le iniziative di cui alle lettere d) ed  e)   dell' articolo  2 della legge regionale 25 agosto 1965,  n.  16  e  successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 25.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  1.000  milioni per   l' esercizio  1983,  di   lire   9.000   milioni   per l' esercizio 1984 e di lire 15.000 milioni per  l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al  predetto  onere  di  lire  25.000   milioni   si   fa fronte mediante prelevamento di  pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 8644 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46,  terzo comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  11 - Categoria XI - il capitolo 8645 con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  per  le iniziative di cui alla lettera e)   dell' articolo  2  della legge  regionale  25  agosto  1965,  n.  16   e   successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  8.000  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  7.000   milioni   per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 15.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  96</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative al limite  d' impegno  autorizzato con il primo comma dell' articolo 47  della  presente  legge saranno iscritte nello stato di previsione della  spesa  del bilancio regionale nella misura di lire  1.000  milioni  per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione  V - Rubrica n.  11 - Categoria XI - il capitolo  8646  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  sugli  interessi  dei  mutui contratti per le iniziative di cui alle lettere a) e b)  del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n.  24 e successive modificazioni e  integrazioni,  da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di   competenza,   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzate per gli  esercizi  dal  1986  al  2002,  faranno  carico  ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio  per  gli   esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  97</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48,  primo e secondo comma, lettera a) nello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo  6830  con la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamento  ad integrazione  dello  speciale  fondo  di   dotazione   della 'Finanziaria   regionale   Friuli-Venezia   Giulia - Friulia Spa ' per  interventi  a  favore  di società  operanti  nel settore  turistico  nelle  aree di cui all' articolo 1 della legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   2.000 milioni, suddiviso  in ragione  di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6830 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal capitolo 1990 - &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa per far fronte  ai maggiori pagamenti necessari su capitolo  finanziati  con  i fondi di solidarietà per la ricostruzione  &gt;&gt; - dello  stato di previsione della spesa  del  bilancio  per   l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48,  primo e secondo comma, lettera b) nello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il  capitolo 6831    con    la    denominazione:   &lt;&lt;  Finanziamento    ad integrazione  dello  speciale  fondo  di   dotazione   della 'Finanziaria   regionale   Friuli-Venezia   Giulia - Friulia Spa'   per  interventi  a  favore  di  società operanti nel settore  turistico  nelle  aree di cui all' articolo 9 della legge  11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt; e  con  lo  stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  2.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48,  primo e secondo comma, lettera c) nello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per   l' esercizio  1983,  viene  istituito  al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII  -  il capitolo  6832  con la  denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento   ad integrazione  dello  speciale  fondo  di   dotazione   della 'Finanziaria   regionale   Friuli-Venezia   Giulia - Friulia Spa'   per  interventi  a  favore  di  società operanti nel settore  turistico  nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,   di  lire  4.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000  milioni  per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  4.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 6832 viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal medesimo capitolo 5253.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al quarto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al sesto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  98</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 49,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione  viabilità, trasporti  e  traffici,   porti   ed   attività   emporiali - Categoria XI - il capitolo 5596 con la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamento straordinario a favore dell' Ente autonomo del porto di  Trieste  per  la  realizzazione  di  programmi  di investimento a valere sui fondi  di  cui   all' articolo  10 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  5.000  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  11.000  milioni   per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 16.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  99</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 50,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione  viabilità, trasporti  e  traffici,   porti   ed   attività   emporiali - Categoria XI - il capitolo 5597 con la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamento straordinario a favore del  Consorzio  per  lo sviluppo  industriale  del  Comune  di  Monfalcone  per   la realizzazione  di   programmi   di   investimento   per   il potenziamento del porto di Monfalcone, a valere sui fondi di cui all' articolo  10  della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984  e  di  lire  4.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  6.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 100</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli onere previsti dal precedente articolo 51,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione  viabilità, trasporti  e  traffici,   porti   ed   attività   emporiali - Categoria XI - il capitolo 5598 con la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamento straordinario a favore del  Consorzio  per  lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno  per  la realizzazione  di   programmi   di   investimento   per   il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro  situato nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n.  828  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984  e  di  lire  2.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 101</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 53,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  3 - Categoria XII - il capitolo 6833 con la denominazione:  &lt;&lt;  Sottoscrizione di nuove azioni della Società Autovie Venete SpA    per l' aumento  del  capitale  sociale  da  destinare interamente alla prosecuzione del raccordo autostradale &lt;&lt;  A 28  &gt;&gt; a servizio dell' area pordenonese, a valere sui  fondi di cui all' articolo 1 della  legge  11  novembre  1982,  n. 828  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e  di  lire  12.000 milioni per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 14.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 102</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 54,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizio 1983-1985, a decorrere  dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  3 - Categoria XII - il capitolo 6834 con la denominazione:  &lt;&lt;  Conferimento a favore delle &lt;&lt;  Autovie Servizi  &gt;&gt; SpA    per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed  il completamento degli impianti confinari alla frontiera  italo -  austriaca  di  Tarvisio,  a  valere  sui  fondi  di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di  lire  2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 12.000  milioni  per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 14.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del  precitato  stato  di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 103</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione  sul  Bollettino   Ufficiale   della   Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p></p></p></body></html>